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Legge 27/12/1956 n. 14235. Ai fini della destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda confiscati, l’intendente di finanza, acquisita dall’ufficio tecnico erariale la stima del valore dei beni, ne informa il prefetto il quale, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato dall’intendente di finanza e dal sindaco del comune in cui si trova l’immobile o ha sede l’azienda e con la partecipazione dell’amministratore, formula al Ministro delle Finanze proposte motivate in ordine alla destinazione medesima. La proposta può riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato e la relativa utilizzazione, il trasferimento a titolo gratuito ad altro ente pub- 6. Il Ministro delle Finanze, ricevuta la proposta, provvede con proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in difformità dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ovvero di esigenze di carattere generale. Nei casi di trasferimento o di cessione a titolo gratuito di cui a, comma 5, il decreto del Ministro costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprietà del bene da parte dell’ente assegnatario. Quando sia stata disposta la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, può esserne altresì stabilita la concessione in uso ad enti forniti di personalità giuridica di diritto privato che per finalità statutarie operino, senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo. Quando sia stata disposta la liquidazione dei beni, alle relative operazioni provvede l’intendente di finanza, il quale può affidarle anche all’amministratore incaricato della gestio- ne, che vi procede, con l’osservanza delle norme di cui al comma 3, entro i, termine di sei mesi dalla data del decreto del Ministro delle Finanze. Anche prima dell’adozione del decreto del Ministro delle Finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma dell’art. 823 c.c. 7. Per l’attuazione dei decreti che dispongono la destinazione dei beni a titolo oneroso ai sensi del comma 6, l’Amministrazione delle finanze può procedere mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza lo richiedano, mediante trattativa privata. Il parere di organi consultivi sui contratti posti in essere ai sensi del presente decreto è richiesto solo se l’importo relativo ecceda il limite di 2 miliardi in caso di ricorso all’asta pubblica o alla licitazione, ridotto alla metà qualora si proceda a trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, sentito il Ministero delle Finanze, dall’intendente di finanza. 8. Al fine dello snellimento e della accelerazione delle procedure, gli enti pubblici adottano i provvedimenti di competenza relativi alla acquisizione dei beni ad essi trasferiti ai sensi del presente decreto, in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti, mediante deliberazioni immediatamente esecutive degli organi di amministrazione o delle giunte. I controlli di legittimità cui so- no eventualmente soggette le delibere stesse sono esercitati in via successiva. 9. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. Art. 5-6 [omissis] Art. 7 1. Le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all’amministrazione e per il rendimento del conto da parte dell’amministratore cessato da, suo ufficio, previsti dagli artt. 2 sexies, 2 septies e 2 octies della L. 31 maggio 1965 n. 575, sono stabilite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avuto riguardo ai princìpi fissati negli artt. 34, 38, comma primo, e 116 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. 2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelli iniziati prima dell’emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi, per l’amministrazione dei beni sequestrati ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575, le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle concernenti le modalità di determinazione dell’ammontare dei compensi da liquidare all’amministratore e ai suoi coadiutori, nonché di quelle concernenti il recupero delle spese anticipate dallo Stato. 3. In ogni caso le somme relative al sequestro previsto dalla L. 31 maggio 1965 n. 575, anticipate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dall’erario su provvedimento del giudice rimangono a carico dell’erario medesimo se già non pagate dal soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione, o se non 7 ricuperabili dal compendio dei beni sequestrati o comunque non ripetibili ai sensi dell’art 2 octies della L. 31 maggio 1965 n. 575. 4. Soppresso. 5. I provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa emessi nel corso 6. Sono abrogati il secondo comma dell’art. 2 quater ed il primo e secondo comma dell’art. 2 quinquies della L. 31 maggio 1965 n. 575. Art. 8-9 [omissis] Art. Legge 19 marzo 1990 n. 55 - Nuove disposizioni per la prevenzione del- la delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale CAPO I - Modifiche delle leggi. 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575, 26 luglio 1975 n. 354 e 13 settembre 1982 n. 646 Art. 1-13 [omissis] CAPO II - Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965 n. 575, e 13 settembre 1982 n. 646 effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell’attività delle regioni e degli enti locali e in materia di pubblici appalti Art. 14 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della L. 31 maggio 1965 n. 575, concernenti le indagini e l’applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10 sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell’art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall’art. 75 della L. 22 dicembre 1975 n. 685 , ovvero ai soggetti indicati nel n. 2 del primo comma dell’art. 1 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quando l’attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 648 bis o 648 ter c.p. ovvero quella di contrabbando. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall’art. 15 della L. 3 agosto 1988 n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione. 3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575. Art. 15 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del Consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei Consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 23 della L. 8 giugno 1990 n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’art. 416 bis c.p. o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del TU. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all’art. 73 del citato TU., concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo. 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza: a) del Consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale b) della Giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali. 4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse. 4 bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l’elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4 quinquies, comporta la sospensione di diritto dalle cariche sopra indicate. La sospensione di diritto consegue, altresì quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284, 285 e 286 c.p.p. 4 ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4 bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell’interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo al competente consiglio regionale per l’adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d’Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all’indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale. 4 quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4 bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell’Albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell’organo che ha proceduto all’elezione, alla convalida dell’elezione o alla nomina. 4 quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. 4 sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o dell’art. 15 della L. 3 agosto 1988 n. 327. 4 septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lett. a), b), c), d), |
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